I DIRITTI DEI PASSEGGERI IN CASO DI SCIOPERO

I DIRITTI DEI PASSEGGERI IN CASO DI SCIOPERO

La compensazione che varia da 250 euro a 600 euro è dovuta oppure no?

Non è dovuta quando il vettore aereo riesca a provare che la cancellazione o il ritardo prolungato del volo sia stato causato da circostanze eccezionali, tra le tante riportiamo lo sciopero.

Ma cosa s’intende per circostanza eccezionale?

Sebbene il Regolamento CE n. 261/2004 non fornisca una definizione compiuta e puntuale di circostanza eccezionale quest’ultima può essere definita alla stregua di un evento che sfugge dall’effettivo controllo da parte del vettore aereo e dunque fuori dal normale svolgimento dell’attività dello stesso.

Lo sciopero può rappresentare una circostanza eccezionale?

La poca chiarezza della normativa europea non consente di fornire una risposta unanime alla domanda. Infatti occorre distinguere lo sciopero conclamato dal personale della compagnia aerea da quello effettuato dal personale dell’aeroporto (es. controllori di volo). Si rileva infatti che lo sciopero, inteso come astensione organizzata dal lavoro da un gruppo di persone per la tutela di interessi e diritti di carattere politico o sindacale, non sempre si configura come circostanza eccezionale da escludere l’indennizzo monetario. Al riguardo in caso di sciopero conclamato dal personale della compagnia aerea, rientrando senz’altro nella sfera di controllo del vettore aereo, la compensazione pecuniaria va considerata legittima e quindi dovrà essere riconosciuto il rimborso fino a 600 euro. Nelle altre ipotesi, invece, pur non essendo dovuta la compensazione pecuniaria, la compagnia aerea ha l’obbligo di fornire un’adeguata assistenza.

In cosa consiste questa assistenza?

Durante l’attesa del proprio volo il passeggero ha diritto innanzitutto a pasti e bevande e qualora si renda necessario un pernottamento sarà dovuta anche la sistemazione in albergo ed il relativo trasporto tra aeroporto ed il luogo di sistemazione. Si aggiunga anche il diritto del passeggero ad effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o posta elettronica. Ha inoltre diritto al rimborso del biglietto originariamente acquistato od all’imbarco su un volo alternativo.

E nel caso in cui il passeggero decidesse di acquistare a proprie spese un secondo biglietto per raggiungere il paese di destinazione?

In tal caso, oltre all’assistenza di cui sopra ha diritto al rimborso della differenza tra il secondo biglietto acquistato ed il biglietto originario soggetto allo sciopero.

Può chiedere un risarcimento supplementare?

In ogni caso il passeggero può dimostrare di aver subito un danno maggiore (es. danno da vacanza rovinata, prova di un concorso, impegno lavorativo) e dunque chiedere un ulteriore risarcimento.

Lo staff di Volo con TE