VOLO CANCELLATO? Volo con Te. Risarcimento volo Garantito.

Volo Cancellato? A chi non è mai capitato di trovarsi in una situazione del genere?

Hai programmato un viaggio con amici e/o parenti in una delle principali città Europee. Da mesi non parli di altro. Tutto è stato programmato nei minimi dettagli. Finalmente il sogno di una vita si realizza. Vai, domani si parte!!!
Bip Bip. Un nuovo messaggio nella posta elettronica. “Ci scusiamo per i disagi … il tuo volo … è stato cancellato”.
Noooooooooooo!!!

Sempre più spesso le compagnie aeree annullano e cancellano voli senza fornire alcuna legittima motivazione.
Da ultimo rileva certamente il cosiddetto “caso Ryanair”. Tali cancellazioni si verificano per una errata gestione del personale da parte delle diverse compagnie aeree o ancora peggio a causa di una crisi aziendale dei grandi colossi del settore. Sul tema purtroppo non si rinvengono delle giustificazioni chiare, precise e puntuali, ma certamente le stesse risultano essere ben lontane dal concetto di circostanza eccezionale che esclude l’imputabilità del disagio alle compagnie aeree.

I DIRITTI DEL PASSEGGERO – VOLO CANCELLATO?

I diritti del passeggero ed in generale i principi ed i diritti concernenti il settore aereo si rinvengono sia nella normativa nazionale che sovranazionale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rilevano principalmente la Convenzione di Montreal del 1999 e il Regolamento CE n. 261/2004.
Quest’ultimo istituisce regole comuni in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai passeggeri disciplinando le tre diverse ipotesi di negato imbarco, volo cancellato e ritardo prolungato garantendo così i diritti minimi ai passeggeri del trasporto aereo.
La ratio della citata normativa poggia infatti sull’esigenza di rafforzare i diritti dei passeggeri oltreché a garantire un mercato liberalizzato secondo condizioni armonizzate.
La disciplina in esame, sussistendone i presupposti, riconosce una tutela risarcitoria standardizzata ed immediata, in quanto predispone tre diverse categorie di danno in relazione ai chilometraggi del volo interessato, come espressamente disciplinato dal combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261/2004.
Nell’ipotesi di volo cancellato, tra l’altro, verrà certamente riconosciuto il rimborso totale del biglietto, salvo la compagnia aerea abbia comunicato la cancellazione del volo quindici giorni prima la partenza programmata.

COMPESAZIONE PECUNIARIA – RISARCIMENTO FINO A € 600,00!!!

VOLO CANCELLATO

IMPORTO:DESTINAZIONE VOLO:
€ 250 di indennizzoPer i voli fino a 1500 km
€ 400 di indennizzoPer i voli compresi tra 1500 km e 3500 km
€ 600 di indennizzoPer i voli superiori a 3500 km

Il mancato rispetto di tali obblighi assistenziali del vettore aereo, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute e documentate, può determinare un risarcimento supplementare di cui all’art. 12 del Reg. CE n. 261/2004 totalmente sconnesso dalla compensazione pecuniaria.

risarcimento volo cancellato

 DOMANDE FREQUENTI

Un volo low cost consente il riconoscimento di un risarcimento volo cancellato od overbooking?

Si, certamente. La normativa europea non pone alcuna distinzione tra volo acquistato a prezzo pieno ovvero ridotto, poiché il diritto in esame risulta collegato esclusivamente alla persona e non alla compagnia aerea di riferimento.

La compagnia aerea ha l’obbligo di illustrare i diritti del passeggero previsti dal regolamento?

Si, altrettanto certo. La compagnia aerea ha l’obbligo di consegnare ai passeggeri un modulo che illustri i loro diritti, spiegando le modalità attraverso le quali possono ottenere un risarcimento per un eventuale disagio aereo. Ed invero, nella prassi le compagnie aeree cercano di confondere il viaggiatore non rappresentando in modo chiaro e compiuto i diritti dello stesso e le modalità per ottenerli. Per esempio, spesso le diverse compagnie propongono dei voucher per il disagio aereo subito mettendo in ombra il diritto alla compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261/2004.

Per esercitare i diritti previsti occorre stipulare un'assicurazione al momento dell'acquisto del biglietto?

No. Tali diritti spettano al passeggero indipendentemente dalla stipula di un contratto di assicurazione.

Perché è importante affidare la pratica ad una persona competente?

Le compagnie per ovvie ragioni cercano di eludere simili responsabilità negando una comunicazione efficiente con il viaggiatore sfortunato che si appresta a simili pratiche burocratiche ovvero riconoscendo solo una parte dei diritti o ancora peggio adducendo pretestuose circostanze eccezionali.

In quali ipotesi non si prevede il risarcimento?

Rappresentati i presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo monetario per volo cancellato o ritardo prolungato le cosiddette circostanze escludono il risarcimento poiché il disservizio non risulta imputabile al vettore aereo. In altri termini, l’eccezionalità ovvero l’imprevedibilità di determinati eventi risultano essere al di fuori della sfera di controllo del vettore aereo e quindi si esclude l’imputabilità degli stessi.
Tuttavia, sebbene nell’ipotesi di circostanze eccezionali venga esclusa la compensazione pecuniaria, in capo al vettore aereo incombe comunque l’obbligo di assistenza al passeggero.

Cosa s’intende per circostanza eccezionale?

Le cosiddette circostanze eccezionali comprendono le condizioni atmosferiche avverse, neve, uragani, etc. Anche lo sciopero rappresenta un circostanza eccezionale. Ed invero, nella giurisprudenza dei Giudici di pace italiani si è aperto uno spiraglio a tutela dei diritti dei passeggeri distinguendo diverse tipologie di sciopero e preservando quanto più possibile la compensazione pecuniaria.

Un guasto tecnico rappresenta una circostanza eccezionale?

No, sul punto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata molto chiara nel non considerare automaticamente il guasto tecnico come una circostanza eccezionale. Infatti, un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporti la cancellazione o il ritardo del volo, non rientra nella nozione di “circostanza eccezionale”.

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Ottenere un risarcimento danni per la cancellazione di un volo può richiedere un iter burocratico molto faticoso con lunghi tempi di attesa. Le compagnie aeree, tra l’altro, difficilmente rispondono ai legittimi reclami dei passeggeri oppure rispondono adducendo strane motivazioni. Tutto ciò scoraggia anche i viaggiatori più determinati.
È proprio per questo motivo che nasce il portale “VoloconTe a misura del passeggero. Offriamo la nostra competenza, professionalità ed esperienza pluriennale tutelando la voce di chi è stato vittima di un disagio aereo utilizzando un metodo che vanta migliaia di risarcimenti ottenuti ed elargiti a tutti i nostri clienti.

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