VOLO IN RITARDO DI OLTRE TRE ORE ? Volo con Te. Risarcimento volo Garantito.
Volo in ritardo? Quante volte ti sei ritrovato a dover aspettare oltre le 3 ore un volo in ritardo?
Tua figlia ha studiato in una delle principale città universitarie italiane. Finalmente dopo diversi anni di studio è arrivato il suo momento. Il vostro momento. La facoltà di riferimento ha comunicato il calendario di Laurea. Il grande giorno è arrivato! Mia figlia si laurea! Domani si parte!
Arrivi in aeroporto. Osservi il tabellone partenze ed arrivi. Volo in ritardo! Lo staff di Rynair si scusa per il ritardo del volo FR1030 da Turin a Catania-Fontanarossa del 12-10-2017.
Nooooooooooooo!!! Prima ora. Seconda. Terza. Quarta. Quinta ora.
Non posso rischiare. Compro un secondo biglietto per domani mattina. Certo mi perderò la proclamazione ma quanto meno potrò festeggiare la laurea di mia figlia.
Dopo sei lunghissime ore di attesa. Due hostess si avvicinano, ci stiamo preparando per l’imbarco.
Dottoressa del mio cuore sto arrivando! L’incubo è finito!
Milioni di passeggeri ogni anno restano bloccati in aeroporto in attesa che il loro volo in ritardo possa finalmente partire. Questo fenomeno purtroppo è in continua crescita tra le compagnie low cost quali Ryanair, Volotea, Vueling, Easyjet ma anche tra le compagnie di bandiera come Alitalia, Lufhatansa, Air France ed i voli charter organizzati dai tour operator.
Difatti, secondo una recente inchiesta giornalistica, relativa alla classifica delle compagnie aeree con più reclami, il primo posto, come facilmente prevedibile, viene occupato dalla compagnia Ryanair, seguito dal colosso tedesco Lufthansa.
I DIRITTI DEL PASSEGGERO
La normativa europea impone a tutte le compagnie aeree operanti all’interno dell’Unione Europea il pagamento della compensazione pecuniaria, chiamata anche indennizzo monetario o risarcimento, che varia in relazione alla tratta aerea percorsa.
Il combinato disposto degli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261/2004 statuisce che: “In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati … c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 … Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria …” disciplinando così esclusivamente le ipotesi di volo cancellato.
Ad onor del vero, a seguito della famosa sentenza “Sturgeon” della Corte di Giustizia Europea n. 402 del 19 novembre 2009, l’indennizzo è stato finalmente esteso anche ai passeggeri il cui volo sia stato ritardato all’arrivo di almeno tre ore.
Secondo tale interpretazione giurisprudenziale estensiva il pregiudizio subito dal passeggero di un volo cancellato risulta assimilabile al pregiudizio subito nell’ipotesi di un volo in ritardo tutelando anche in quest’ultima ipotesi il tempo perso.
COMPESAZIONE PECUNIARIA – INDENNIZZO MONETARIO
Il summenzionato articolo prevede un indennizzo monetario in relazione ai chilometraggi della tratta aerea del volo di riferimento predisponendo tre diverse categorie di risarcimento per il volo cancellato:
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Per le distanze pari od inferiori a 1500 chilometri un indennizzo di 250 euro;
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Per le tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 chilometri un importo di 400 euro;
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Per le rotte aeree superiori a 3500 chilometri una compensazione è di 600 euro.

QUANDO SI ESCLUDE LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA?
L’ indennizzo monetario ex Reg. CE n. 261/20014 non è dovuto se:
il passeggero sia stato informato della cancellazione: con almeno due settimane di preavviso; nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto; meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto;
se il vettore aereo possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, es. avverse condizioni meteorologiche.
Cosa s’intende per circostanze eccezionali?
L’espressione “circostanze eccezionali” designa un evento che sfugge dall’effettivo controllo da parte del vettore aereo e quindi circostanze fuori dal normale svolgimento dell’attività dello stesso.
Sul punto purtroppo si rileva un ampio vuoto normativo che consente alle compagnie aeree di eludere la compensazione pecuniaria a danno dei viaggiatori che hanno subito un disagio aereo.
Difatti, il Regolamento CE n. 261/2004 non fornisce una definizione compiuta e puntuale della nozione di circostanza eccezionale esprimendosi meramente nel seguente modo: “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’art. 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”, ex art. 5, co III del regolamento in esame.
Proprio tale assenza di regolamentazione impone il rinvio alle pronunce giurisprudenziali che hanno disciplinato fattispecie simili limitando così il cosiddetto principio generale di tipicità della legge.
In altri termini, le circostanze eccezionali, asserite dalle compagnie aeree, devono essere valutate caso per caso vagliando la legittimità delle stesse. Es. le compagnie aeree il più delle volte escludono l’indennizzo monetario asserendo la sussistenza di problemi tecnici, sciopero e sicurezza internazionale.
Problemi Tecnici
Sul tema un importantissimo precedente giurisprudenziale ha chiarito che una carenza di manutenzione dell’aeromobile non rientra nella nozione di circostanza eccezionale di cui all’art. 5 del Regolamento CE n. 261/2004.
I vettori aerei, infatti, nell’esercizio della loro attività, devono far fronte ai guasti connessi al funzionamento degli aeromobili attuando, tra l’altro, una manutenzione preventiva che consenta di sviare il guasto prima ancora che lo stesso si realizzi, es. la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso certamente non rientra nella nozione di circostanza eccezionale.
A conferma della bontà di tale interpretazione si cita testualmente la massima: “Per i giudici europei, l’art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a una carenza di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di circostanze eccezionaliai sensi di detta disposizione” (Corte di Giustizia Europea, sentenza C 257/14; cfr. Giudice di Pace, Bari, sentenza 29/10/2014 n. 2629 ).
Compensazione pecuniaria nell’ipotesi di sciopero conclamato.
Lo sciopero potrebbe rientrare tra le giustificazioni che legittimano un ritardo aereo prolungato ovvero cancellazione del volo escludendo così la corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea.
La poca chiarezza e trasparenza sul tema consente alle compagnie aeree di escludere a priori la compensazione pecuniaria senza vagliare in modo legittimo le reali circostanze del caso concreto.
Ed invero, si rileva che lo sciopero, inteso come astensione organizzata dal lavoro da un gruppo di persone per la tutela di interessi e diritti di carattere politico o sindacale, non sempre si configura come circostanza eccezionale da escludere l’indennizzo monetario.
Al riguardo sarebbe auspicabile un intervento normativo che disciplini la distinzione tra sciopero conclamato e sciopero improvviso, atteso che certamente la prima ipotesi risulta nella sfera di controllo del vettore aereo e quindi l’esborso della compensazione pecuniaria va considerato legittimo.
In altri termini, nelle ipotesi di sciopero conclamato quindi il vettore dovrebbe dare pronta comunicazione ai viaggiatori ovvero evitare che nelle programmazioni a breve termine vengano inseriti dei voli.
Sicurezza internazionale – Caso “G7”
Come noto il 26 e 27 Maggio del 2017 nel Palacongressi di Taormina (ME) si è svolto il 43° vertice del G7.
Tale evento di portata internazionale ha registrato una limitazione del traffico aereo provocando una paralisi assoluta degli aeroporti dislocati sul territorio siciliano.
Si rappresenta che simili eventi, come facilmente evincibile, non rientrano nell’eccezionalità contemplata dalla disposizione codicistica, poiché gli stessi hanno una cadenza regolare e quindi sono certamente prevedibili dal vettore aereo. Difatti, richiamando un caso affrontato dai legali di VoloconTe, la compagnia aerea Alitalia ha riconosciuto a due passeggeri del volo AZ 1734 del 27 Maggio 2017 un risarcimento per volo in ritardo di oltre tre ore.
