RIMBORSO VOLO PER MALATTIA

Da diversi anni viaggiare in aereo costituisce un mezzo di trasporto accessibile a tutti, attesi i prezzi abbastanza contenuti proposti dalle diverse compagnie aeree.
Tuttavia, proprio per accedere alle migliori offerte biglietti volo e/o pacchetti viaggi, i viaggiatori spesso effettuano la prenotazione diversi mesi prima dalla partenza, senza avere contezza delle condizioni favorevoli rispetto alla data fissata per il viaggio poiché potrebbe configurarsi una malattia grave e/o un lutto in famiglia o ancora peggio che si debba fronteggiare personalmente la morte.
Con il presente articolo si chiarisce la possibilità di ottenere un rimborso del volo prenotato anticipatamente nell’ipotesi in cui si verifichino le predette malaugurate circostanze.
A tal proposito, l’articolo 945 del decreto legislativo 96 del 9 maggio 2005, statuisce: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”.
In altri termini, ove il passeggero non possa effettuare il viaggio per cause eccezionali ed imprevedibili e quindi al di fuori del proprio controllo la compagnia aerea è tenuta al rimborso integrale del costo del biglietto. Tipico esempio: una gravidanza a rischio accertata dal personale sanitario competente, previa certificazione medica attestante la gravità delle condizioni di salute e quindi la non idoneità ad effettuare il viaggio in questione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA?
– la conferma della prenotazione/biglietto del viaggio;
– la certificazione medica comprovante lo stato di salute precario;
– documento personale di riconoscimento e codice fiscale;

ATTIVARSI PRIMA POSSIBILE

Cosa occorre fare?

 

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