I DIRITTI DEI PASSEGGERI IN CASO DI SCIOPERO. La compensazione pecuniaria, da 250 euro a 600 euro, non è dovuta quando il vettore aereo riesca a provare che la cancellazione o il ritardo prolungato del volo sia stato causato da circostanze eccezionali. Ma cosa s’intende per circostanza eccezionale? Sebbene il Regolamento CE n. 261/2004 non fornisca una definizione compiuta e puntuale di circostanza eccezionale quest’ultima può essere definita alla stregua di un evento che sfugge dall’effettivo controllo da parte del vettore aereo e dunque fuori dal normale svolgimento dell’attività dello stesso. Lo sciopero può rappresentare una circostanza eccezionale? La poca chiarezza della normativa europea non consente di fornire una risposta […]
