ANTITRUST: IL VOUCHER SOLO SE IL CLIENTE E’ D’ACCORDO!

L’autorità garante della Concorrenza e del Mercato dice stop ai voucher per i viaggi cancellati a causa del Covid 19 bocciando l’articolo 88 bis della legge 27 del 2020 poiché simili imposizioni si pongono in contrasto con la normativa europea in materia.
Nelle ipotesi di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso.
In particolare, nella Raccomandazione del 13 maggio 2020: l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.
In altri termini, la prassi del voucher obbligatorio, adottata dalle compagnie aeree, è una pratica commerciale assolutamente scorretta.
Come noto, l’ordinamento giuridico dell’Unione europea è parte integrante della nostra realtà politica e sociale.
Sicché una simile pratica risulta contraria all’ABC del diritto dell’Unione europea.

Cosa occorre fare?

 

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